{"id":4084,"date":"2022-03-15T12:34:13","date_gmt":"2022-03-15T11:34:13","guid":{"rendered":"https:\/\/regenerativesocietyfoundation.com\/statuto\/"},"modified":"2026-02-06T10:25:56","modified_gmt":"2026-02-06T09:25:56","slug":"statuto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/regenerativesocietyfoundation.com\/it\/statuto\/","title":{"rendered":"Statuto"},"content":{"rendered":"\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>STATUTO DELLA FONDAZIONE<\/strong> <strong>&#8220;Regenerative Society Foundation&#8221;<\/strong> (aggiornamento giugno 2025)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Articolo 1. Costituzione \u2013 Denominazione \u2013 Sede<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1.1 \u00c8 costituita una Fondazione di Partecipazione con le caratteristiche di Ente del Terzo Settore (ETS), sotto la denominazione <strong>&#8220;Regenerative Society Foundation&#8221;<\/strong>, corrente in Parma (la &#8220;Fondazione&#8221;).<\/p>\n\n\n\n<p>1.2 A seguito dell\u2019iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione assumer\u00e0 la denominazione <strong>&#8220;Regenerative Society Foundation ETS&#8221;<\/strong>. La Fondazione utilizzer\u00e0 la locuzione Ente del Terzo Settore o l\u2019acronimo ETS in qualsivoglia segno distintivo o di comunicazione al pubblico.<\/p>\n\n\n\n<p>1.3 \u00c8 ammessa la costituzione, se del caso anche all\u2019estero, di sedi secondarie, di distaccamenti operativi e di altri presidi logistici.<\/p>\n\n\n\n<p>1.4 L\u2019attivit\u00e0 della Fondazione \u00e8 conformata al Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (il &#8220;D.Lgs. 117\/2017&#8221;), nonch\u00e9 alla Legge 11 agosto 2014 n. 125 relativa alla disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Articolo 2. Scopo, attivit\u00e0, valori.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>2.1 La Fondazione esercita in via principale attivit\u00e0 di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0, con particolare riferimento alle attivit\u00e0 di cui all\u2019articolo 5 comma 1, del D.Lgs. 117\/2017, lettere d), e), f), h), n), u), w).<\/p>\n\n\n\n<p>2.2 La Fondazione riconosce l&#8217;imperativo di Rigenerazione in termini biologici (acque, terre, ecosistemi, organismi) e sociali (persone, comunit\u00e0, citt\u00e0, Paesi, ecc.), considerando i due aspetti come strettamente interdipendenti. La Fondazione ha lo scopo di promuovere la creazione di una societ\u00e0 rigenerativa, accelerando la trasformazione dell\u2019attuale paradigma economico, culturale e sociale estrattivo \u2013 fondato sulla &#8216;crescita industriale&#8217; in uno rigenerativo e circolare, in cui le attivit\u00e0 umane creino condizioni favorevoli alla vita. In questa societ\u00e0, le attivit\u00e0 umane e in particolare quelle economiche hanno l\u2019obiettivo prioritario di prendersi cura delle persone e delle comunit\u00e0 di cui sono parte, contribuendo alla felicit\u00e0 e al benessere collettivo, nonch\u00e9 alla rigenerazione dei sistemi naturali.<\/p>\n\n\n\n<p>2.3 Lo scopo della Fondazione \u00e8 perseguito attraverso la produzione e il trasferimento di conoscenza, sia in ambito scientifico-tecnologico, sia in ambito economico. A tal fine la Fondazione coordina programmi e progettidi ricerca &amp; sviluppo ed educazione, in partnership pubblico\/private con le pi\u00f9 prestigiose universit\u00e0 e organizzazioni in campo scientifico ed economico, con istituzioni governative, non governative e finanziarie, e con i principali centri di ricerca internazionali.<\/p>\n\n\n\n<p>2.4 Pi\u00f9 specificamente, la Fondazione promuove:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; valori e pratiche economiche e sociali che, ispirate dai principi dello sviluppo sostenibile, puntino alla rigenerazione e vadano oltre la sostenibilit\u00e0, in tutte le sue possibili declinazioni;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; lo sviluppo di modelli di business e di governance rigenerativi, che possano agire come forza positiva;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; programmi di leadership inclusivi e di miglioramento della felicit\u00e0 e del benessere delle persone;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; azioni di mitigazione della crisi climatica e adattamento ai cambiamenti climatici;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; lo sviluppo e la diffusione di standard robusti per misurare il valore sociale, ambientale ed economico creato.<\/p>\n\n\n\n<p>2.5 La Fondazione svolge tutte le attivit\u00e0 ritenute utili, appropriate e coerenti rispetto alla missione che si prefigge, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, collaborando con enti e soggetti che riterr\u00e0 pi\u00f9 appropriati per raggiungere i suoi obiettivi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione pu\u00f2 svolgere le seguenti attivit\u00e0 di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualit\u00e0 o di produzione o scambio di beni o servizi:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; ricerca scientifica di particolare interesse economico e\/o sociale;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; sviluppo di piattaforme tecnologiche, strumenti finanziari e simili, che siano funzionali al perseguimento degli obiettivi della fondazione;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 s.m.i. nonch\u00e9 le attivit\u00e0 culturali di interesse sociale con finalit\u00e0 educativa;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; organizzazione di eventi, conferenze, attivit\u00e0 di networking e sviluppo &#8211; in qualsiasi forma sia fisica che virtuale &#8211; di relazioni di collaborazione, cooperazione e coordinamento tra persone, organizzazioni e reti sociali complesse;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti ai sensi della Legge 19 agosto 2016, n. 166 s.m.i. o erogazione di denaro, beni oservizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivit\u00e0 di interesse generale a norma del presente articolo;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; cooperazione allo sviluppo ai sensi della Legge 11<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; agosto 2014, n. 125 s.m.i.; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonch\u00e9 dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivit\u00e0 di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunit\u00e0 e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all&#8217;articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e s.m.i. ed i gruppi di acquisto solidale di cui all&#8217;articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 s.m.i.;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; incubazione e promozione di business rigenerativi, intesi come attivit\u00e0 che creano valore economico dalla rigenerazione degli ecosistemi ambientali e sociali.<\/p>\n\n\n\n<p>2.6 La Fondazione pu\u00f2 svolgere attivit\u00e0 diverse da quelle sopra elencate purch\u00e9 siano secondarie e strumentali al perseguimento delle finalit\u00e0 istituzionali sue proprie, nei limiti di cui all&#8217;articolo 6 del D.Lgs. 117\/2017. Nei limiti sopraindicati, l\u2019individuazione di tali ulteriori attivit\u00e0 secondarie e strumentali \u00e8 rimessa al Consiglio di Gestione.<\/p>\n\n\n\n<p>2.7 La Fondazione opera nel rispetto della legge e dell\u2019interesse collettivo, ed \u00e8 guidata da valori di interdipendenza, inclusivit\u00e0, responsabilit\u00e0 e rispetto. La Fondazione tiene presenti e rispetta, nella realizzazione dei propri progetti, gli indirizzi e le indicazioni rivenienti dall\u2019Amministrazione Finanziaria e degli Enti vigilanti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Articolo 3. I Fondatori<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>3.1 La Fondazione \u00e8 costituita per volont\u00e0 dei fondatori, le cui generalit\u00e0 sono inserite all\u2019interno del Libro dei Fondatori (i &#8220;Fondatori&#8221;).<\/p>\n\n\n\n<p>3.2 Appartengono alla categoria dei Fondatori le persone giuridiche, nazionali e internazionali, pubbliche o private, le persone fisiche, nonch\u00e9 altri Enti del Terzo Settore che ne sostengano l\u2019attivit\u00e0 con erogazioni in denaro o in natura nella misura stabilita dal Comitato dei Fondatori.<\/p>\n\n\n\n<p>3.3 L\u2019ammissione di un nuovo Fondatore \u00e8 deliberata dal Comitato dei Fondatori con il voto favorevole dei due terzi dei votanti, su richiesta dell&#8217;interessato o su proposta di uno o pi\u00f9 Fondatori. La deliberazione \u00e8 comunicata all&#8217;interessato e annotata nel Libro dei Fondatori.<\/p>\n\n\n\n<p>3.4 I Fondatori, a norma dell&#8217;art. 15 del D.Lgs. 117\/2017, hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Gestione con preavviso di almeno cinque giorni; l\u2019esame avverr\u00e0 presso la sede della Fondazione, in orari d\u2019ufficio, alla presenza costante di almeno un componente del Consiglio di Gestione e dell\u2019Organo di Controllo.&nbsp; Il Fondatore pu\u00f2 farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potr\u00e0 essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il Fondatore che, successivamente all\u2019esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potr\u00e0 essere escluso. In ogni caso il Fondatore non potr\u00e0 trarre copia dei libri sociali.<\/p>\n\n\n\n<p>3.5 L&#8217;esclusione di un Fondatore pu\u00f2 essere deliberata dal Comitato dei Fondatori con il voto favorevole dei due terzi dei votanti, in accordo con l\u2019Organo di Controllo, in caso di morosit\u00e0 prolungata o di non conformit\u00e0 agli scopi e agli obiettivi della Fondazione. Il Fondatore escluso sar\u00e0 tenuto comunque a lasciare nella Fondazione la quota patrimoniale versata nel Fondo di Dotazione e a saldare la quota annuale.<\/p>\n\n\n\n<p>3.6 Un Fondatore pu\u00f2 recedere dalla Fondazione con comunicazione inviata al Comitato dei Fondatori. Il Fondatore receduto sar\u00e0 tenuto comunque a lasciare nella Fondazione la quota patrimoniale versata nel Fondo di Dotazione e a saldare la quota annuale per l\u2019anno in corso. Il recesso ha effetto dall\u2019anno seguente rispetto alla comunicazione del recesso stesso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Articolo 4. I Sostenitori<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>4.1 Appartengono alla categoria dei &#8220;Sostenitori&#8221; le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonch\u00e9 altri Enti del Terzo Settore che rispondono ai requisiti stabiliti dal Consiglio di Gestione e sostengano l\u2019attivit\u00e0 della Fondazione con erogazioni in denaro o in natura, nella misura stabilita dallo stesso.<\/p>\n\n\n\n<p>4.2 I Sostenitori prendono parte alla vita della Fondazione: vengono invitati alla parte pubblica della riunione annuale del Comitato dei Fondatori; partecipano agli eventi; vengono consultati dal Consiglio di Gestione per pareri non vincolanti sulle attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Articolo 5. Patrimonio e proventi<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>5.1 Il patrimonio della Fondazione \u00e8 costituito dal Fondo di Dotazione messo a disposizione inizialmente dai suoi Fondatori, di entit\u00e0 non inferiore a quanto previsto nell\u2019art. 22 del Codice del Terzo Settore, e dal Fondo di Gestione. Il Fondo di Dotazione iniziale \u00e8 pari all&#8217;importo di Euro 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento virgola zero zero), di cui la somma di Euro 25.000,00 (venticinquemila) \u00e8 destinata quale Fondo patrimoniale di garanzia, con vincolo di indisponibilit\u00e0 per esigenze gestionali.<\/p>\n\n\n\n<p>5.2 Il Fondo di Dotazione \u00e8 incrementabile successivamente:<\/p>\n\n\n\n<p>5.2.1 dalle erogazioni, in denaro o in natura, dei Fondatori, secondo quanto stabilito dal Comitato dei Fondatori, che stabilisce la quota d\u2019ingresso ed eventuali altre quote straordinarie;<\/p>\n\n\n\n<p>5.2.3 da donazioni, lasciti ed altre liberalit\u00e0 rivenienti da persone fisiche o giuridiche, con espresso vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione;<\/p>\n\n\n\n<p>5.2.4 da eventuali trasferimenti dal Fondo di Gestione deliberati dal Comitato dei Fondatori.<\/p>\n\n\n\n<p>5.3 Il Fondo di Gestione \u00e8 costituito:<\/p>\n\n\n\n<p>5.3.1 dalle quote annuali dei Fondatori;<\/p>\n\n\n\n<p>5.3.2 dalle erogazioni in denaro o in natura dei Sostenitori, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Gestione. Il valore delle erogazioni in natura verr\u00e0 determinato nelle modalit\u00e0 previste dall\u2019art. 22, comma 4 D.Lgs. 117\/2017;<\/p>\n\n\n\n<p>5.3.3 dai contributi e dalle elargizioni, anche in natura, eventualmente rivenienti da Enti ed Istituzioni pubbliche o private;<\/p>\n\n\n\n<p>5.3.4 da donazioni, lasciti e altre liberalit\u00e0 rivenienti da persone fisiche o giuridiche, che non abbiano espresso vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione;<\/p>\n\n\n\n<p>5.3.5 dai fondi raccolti dalla Fondazione ai suoi eventi, conferenze, attivit\u00e0 di networking, o attraverso la partecipazione a bandi pubblici o privati sul territorio nazionale e non;<\/p>\n\n\n\n<p>5.3.6 dagli eventuali avanzi di gestione che non siano stati destinati al Fondo di Dotazione;<\/p>\n\n\n\n<p>5.3.7 dai proventi dei beni mobili e immobili di cui la Fondazione sia proprietaria o utilizzatrice;<\/p>\n\n\n\n<p>5.3.8 dallo sfruttamento della propriet\u00e0 intellettuale, in forma di royalties o altri ricavi, derivanti dalle attivit\u00e0 della Fondazione stessa.<\/p>\n\n\n\n<p>5.4 Il Patrimonio della Fondazione (Fondo di Dotazione e Fondo di Gestione), comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate \u00e8 utilizzato per lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 statutaria ai fini dell&#8217;esclusivo perseguimento di finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale.<\/p>\n\n\n\n<p>5.5 \u00c8 vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.<\/p>\n\n\n\n<p>5.6 Gli avanzi di gestione annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del Fondo di Dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per disavanzi di gestione e, con parere favorevole del Comitato dei Fondatori, l\u2019eventuale differenza potr\u00e0 essere utilizzata per il potenziamento delle attivit\u00e0 della Fondazione o per l\u2019acquisto di beni strumentali.<\/p>\n\n\n\n<p>5.7 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all\u2019articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 117\/2017 \u00e8 diminuito di oltre un terzo in conseguenza di disavanzi, il Comitato dei Fondatori deve senza indugio deliberarne la ricostituzione.<\/p>\n\n\n\n<p>5.8 Si applicano, in ogni caso, le previsioni dell\u2019articolo 8 del D.Lgs. 117\/2017.<\/p>\n\n\n\n<p>Articolo 6. Gli organi della Fondazione<\/p>\n\n\n\n<p><strong>6. Sono organi della Fondazione:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; il Comitato dei Fondatori;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; il Consiglio di Gestione;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Il Presidente Onorario<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l&#8217;Organo di Controllo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Articolo 7. Il Comitato dei Fondatori<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>7.1 Il Comitato dei Fondatori approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; approva il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; approva il regolamento del Comitato stesso;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; nomina i Presidenti e i Vicepresidenti del Comitato dei Fondatori e del Consiglio di Gestione;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; nomina il Presidente Onorario;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; delibera l\u2019ammissione e l&#8217;esclusione di altri Fondatori;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; determina il numero dei componenti del Consiglio di Gestione;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; nomina e revoca i membri del Consiglio di Gestione;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; nomina, determinandone il compenso, l\u2019Organo di Controllo, anche monocratico;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; attribuisce i poteri ai componenti degli organi della Fondazione;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e finalit\u00e0, con possibilit\u00e0 di integrare le attivit\u00e0 da svolgersi, in funzione dell\u2019aggiornamento disposto al comma 2 dell\u2019art. 5 del D.Lgs. n. 117\/2017;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; delibera lo scioglimento e la liquidazione, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione secondo quanto stabilito nell\u2019articolo 13 di questo Statuto.<\/p>\n\n\n\n<p>7.2 Il Comitato dei Fondatori \u00e8 convocato almeno una volta all\u2019anno dal Presidente del Comitato dei Fondatori o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del Comitato dei Fondatori, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso inviato non meno di 8 (otto) giorni prima della data della riunione.<\/p>\n\n\n\n<p>7.3 La convocazione avverr\u00e0 a mezzo lettera raccomandata o con qualsiasi altro strumento idoneo a dare certezza della data di ricezione della convocazione e deve contenere ordine del giorno, data, ora e luogo.<\/p>\n\n\n\n<p>7.4 Il Comitato dei Fondatori si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri (quorum costitutivo). \u00c8 ammessa la partecipazione in videoconferenza o in remoto, con modalit\u00e0 che permettano di identificare la persona. Ciascun Fondatore pu\u00f2 delegare in forma scritta un\u2019altra persona anche esterna al comitato dei Fondatori, per partecipare alle riunioni. Nessuno pu\u00f2 essere portatore di pi\u00f9 di una delega.<\/p>\n\n\n\n<p>7.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Comitato dei Fondatori o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del Comitato dei Fondatori. All\u2019apertura della riunione viene nominato tra i presenti un Segretario della riunione stessa.<\/p>\n\n\n\n<p>7.6 In via ordinaria, il Comitato dei Fondatori delibera a maggioranza semplice; le modifiche statutarie e l\u2019ammissione di nuovi Fondatori vengono deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei votanti. In caso di parit\u00e0, il voto di chi presiede la seduta ha valore doppio.<\/p>\n\n\n\n<p>7.7 Il Segretario redige apposito verbale delle riunioni del Comitato, firmato da chi presiede la seduta. Le delibere del Comitato dei Fondatori sono raccolte in ordine cronologico e con carattere di sistematicit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Articolo 8. Il Consiglio di Gestione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>8.1 Il Consiglio di Gestione viene nominato dal Comitato dei Fondatori ed \u00e8 composto da un numero di Consiglieri compreso tra 7 (sette) e 11 (undici). Tutti i Consiglieri devono rispondere ai requisiti di onorabilit\u00e0 e rispettabilit\u00e0 e preferibilmente un terzo di essi anche a quello di indipendenza.<\/p>\n\n\n\n<p>8.2 I componenti del Consiglio di Gestione permangono in carica per tre esercizi; il mandato \u00e8 rinnovabile per due volte, salvo delibera di ulteriore rinnovo da parte del Comitato dei Fondatori.<\/p>\n\n\n\n<p>8.3 Il componente del Consiglio di Gestione che non fosse pi\u00f9 in grado di partecipare alle riunioni consiliari, anche in esito alle sue dimissioni, verr\u00e0 sostituito da altro componente nominato dal Comitato dei Fondatori. Il Consiglio di Gestione decade con il venir meno della maggioranza dei suoi Consiglieri.<\/p>\n\n\n\n<p>8.4 Il Consiglio di Gestione \u00e8 investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e provvede al compimento di tutti gli atti necessari o utili allo sviluppo efficiente delle attivit\u00e0 della Fondazione.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 compito del Consiglio di Gestione, in particolare:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; nominare il Direttore della Fondazione e\/o un Segretario generale, scelti anche tra persone esterne al Consiglio, attribuendogli deleghe operative. Se deliberato dal Comitato dei fondatori, le due figure possono coincidere. Il Direttore propone i piani e sovrintende alla loro attuazione secondo quanto deliberato dal Consiglio di Gestione, cura l\u2019adeguatezza dell\u2019organizzazione, affianca i Presidenti e Vicepresidenti nelle relazioni istituzionali. Il Segretario generale esercita un ruolo diplomatico e di rappresentanza pubblica della Fondazione, e contribuisce a proporre l\u2019indirizzo strategico dell\u2019organizzazione.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; nominare uno o pi\u00f9 procuratori;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; proporre e deliberare il piano delle attivit\u00e0 della Fondazione;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; costituire sedi secondarie, distaccamenti operativi o altri presidi logistici, nell\u2019ambito dei piani approvati;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; disporre del pi\u00f9 conveniente impiego del patrimonio, accettando le erogazioni, i contributi, le elargizioni, le donazioni, i lasciti e le altre liberalit\u00e0 indirizzati alla Fondazione;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; predisporre il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; assumere e licenziare il personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, tenendo presenti, quanto alle retribuzioni, i limiti di cui all\u2019art. 8, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 117\/2017;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; conferire incarichi di consulenza, collaborazione o patrocinio.<\/p>\n\n\n\n<p>8.5 Qualora sia ritenuto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Fondazione, il Consiglio di Gestione pu\u00f2 costituire, previo assenso da parte del Comitato dei Fondatori, uno o pi\u00f9 Comitati Scientifici o Advisory Board, definendone i relativi Regolamenti o Protocolli e nominandone il Presidente.<\/p>\n\n\n\n<p>8.6 Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno tre volte l\u2019anno. Il Consiglio si riunisce altres\u00ec su richiesta motivata, indirizzata al Presidente Esecutivo, di almeno quattro Consiglieri.<\/p>\n\n\n\n<p>8.7 Il Presidente Esecutivo della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente Vicario, provvede alla convocazione del Consiglio di Gestione a mezzo lettera raccomandata o con qualsiasi altro strumento idoneo a dare certezza della data di ricezione della convocazione, almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per la seduta. Il Consiglio pu\u00f2 essere convocato anche in altro luogo, diverso dalla sede. \u00c8 ammessa la convocazione urgente, da effettuare a mezzo lettera raccomandata o con qualsiasi altro strumento idoneo a dare certezza della data di ricezione della convocazione, fino a 3 (tre) giorni prima della data prevista per la seduta.<\/p>\n\n\n\n<p>8.8 Il Consiglio di Gestione \u00e8 validamente costituito con la presenza di due terzi dei Consiglieri. \u00c8 ammessa la partecipazione in videoconferenza o in remoto, con modalit\u00e0 che permettano di identificare la persona.<\/p>\n\n\n\n<p>8.9 Il Consiglio di Gestione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti alla riunione. In caso di parit\u00e0, il voto di chi presiede la seduta ha valore doppio.<\/p>\n\n\n\n<p>8.10 Il Segretario redige apposito verbale delle riunioni del Consiglio di Gestione, firmato da chi presiede la seduta. Le delibere del Consiglio di Gestione sono raccolte in ordine cronologico e con carattere di sistematicit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>8.11 L\u2019attivit\u00e0 dei Consiglieri facenti parte del Consiglio di Gestione viene svolta, in ragione delle finalit\u00e0 istituzionali perseguite dalla Fondazione, in maniera gratuita. \u00c8 ammesso il rimborso delle spese.<\/p>\n\n\n\n<p>8.12 Il Consiglio pu\u00f2 prevedere l\u2019assegnazione di specifici compiti o deleghe a uno o pi\u00f9 Consiglieri; in questo caso il Consiglio si riserva di deliberare la determinazione di un compenso economico a fronte dei servizi svolti, tenendo presenti, quanto alle retribuzioni, i limiti di cui all\u2019art. 8, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 117\/2017.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Articolo 9. I Presidenti, i Vicepresidenti della Fondazione e il Presidente Onorario<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>9.1 Il Comitato dei Fondatori pu\u00f2 nominare fino a un massimo di due Presidenti onorari della Fondazione, un Presidente del Comitato dei Fondatori, un Presidente Esecutivo del Consiglio di Gestione, e fino a un massimo di due Vicepresidenti del Comitato dei Fondatori, e due Vicepresidenti del Consiglio di Gestione, di cui uno Vicario.<\/p>\n\n\n\n<p>9.2 Le cariche di Presidente e Vicepresidente hanno durata di tre esercizi e non possono essere rinnovate per pi\u00f9 di due mandati.<\/p>\n\n\n\n<p>9.3 Il Presidente Esecutivo ha la legale rappresentanza della Fondazione, e coincide con il Presidente del Consiglio di Gestione.<\/p>\n\n\n\n<p>9.4 I Presidenti e i Vicepresidenti curano le relazioni istituzionali della Fondazione.<\/p>\n\n\n\n<p>9.5 Il Presidente Onorario \u00e8 una personalit\u00e0 di prestigio che ha contribuito all\u2019affermazione della Fondazione ed al raggiungimento degli scopi della Fondazione. Non ha poteri di rappresentanza della Fondazione, ma pu\u00f2 rappresentare la Fondazione sulla base di specifici incarichi attribuiti dai competenti organi della Fondazione. Pu\u00f2 essere inviato alle riunioni del Comitato dei Fondatori e del Consiglio di Gestione ed esprimere opinioni e pareri non vincolanti. Mantiene la carica per il tempo determinato nella nomina, salvo revoca o dimissioni.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Articolo 10. Organo di Controllo &#8211; Revisione legale dei conti<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>10.1 L\u2019Organo di Controllo \u00e8 composto da uno o tre Sindaci, nominati dal Comitato dei Fondatori, che ne determina il compenso. I componenti dell\u2019Organo di Controllo permangono in carica per tre esercizi; il mandato \u00e8 rinnovabile per due volte.<\/p>\n\n\n\n<p>10.2 Ai componenti dell&#8217;Organo di Controllo si applica l&#8217;articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell&#8217;Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all&#8217;articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.<\/p>\n\n\n\n<p>10.3 Le delibere dell\u2019Organo di Controllo sono raccolte in ordine cronologico e con carattere di sistematicit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>10.4 Qualora ricorrano i presupposti dell&#8217;articolo 31 D.Lgs. 117\/2017, la Fondazione avr\u00e0 l&#8217;obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una societ\u00e0 di revisione legale iscritti nell&#8217;apposito registro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Articolo 11. Vigilanza<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>11. La Fondazione \u00e8 soggetta alla vigilanza delle competenti Autorit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Articolo 12. Contabilit\u00e0 e Bilancio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>12.1 La contabilit\u00e0 della Fondazione \u00e8 tenuta in maniera ordinata e deve fedelmente riflettere i fatti di gestione.<\/p>\n\n\n\n<p>12.2 Il periodo di esercizio decorre dal 1\u00b0 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.<\/p>\n\n\n\n<p>12.3 Si applica la normativa vigente ed in specie gli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 117\/2017.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Articolo 13. Estinzione, scioglimento e liquidazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>13.1 Qualora il patrimonio minimo non venga ricostituito secondo quanto specificato nell\u2019articolo 5.7, il Comitato dei Fondatori pu\u00f2 deliberare la trasformazione della Fondazione in associazione non riconosciuta, la scissione in due o pi\u00f9 entit\u00e0 che perseguano scopi affini, la fusione con organizzazioni similari, o lo scioglimento della Fondazione stessa.<\/p>\n\n\n\n<p>13.2 La Fondazione si estingue, con il voto favorevole di&nbsp; almeno due terzi dei membri del Comitato dei Fondatori, ovvero, se il Fondo di Dotazione \u00e8 divenuto insufficiente rispetto al raggiungimento degli scopi istituzionali o se tali scopi sono divenuti impossibili ovvero di scarsa utilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>13.3 In caso di estinzione, scioglimento o liquidazione il patrimonio residuo \u00e8 devoluto, previo parere positivo dell&#8217;Ufficio di cui all&#8217;articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117\/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dal Comitato dei Fondatori o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.<\/p>\n\n\n\n<p>13.4 Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformit\u00e0 dal parere sono nulli.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Articolo 14. Controversie<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>14. In caso di controversie, la competenza sar\u00e0 devoluta a un collegio arbitrale scelto a maggioranza assoluta dal Comitato dei Fondatori o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede legale la Fondazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Articolo 15. Rinvio alla Legge<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>15. Per tutto quanto non previsto in via diretta o indiretta dal presente Statuto, valgono e si applicano le disposizioni di legge nel tempo vigenti, a partire da quelle del Codice civile, del D.Lgs. 117\/2017 (Codice del terzo settore), nonch\u00e9 della Legge 11 agosto 2014 n. 125 relativa alla disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.<\/p>\n\n\n\n<p>Firmato: Andrea ILLY<\/p>\n\n\n\n<p>Firmato: Francesco Santopietro I.S.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STATUTO DELLA FONDAZIONE &#8220;Regenerative Society Foundation&#8221; (aggiornamento giugno 2025) Articolo 1. 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