STATUTO DELLA FONDAZIONE “Regenerative Society Foundation”
Articolo 1. Costituzione – Denominazione – Sede
1.1 È costituita una Fondazione di Partecipazione con le caratteristiche di Ente del Terzo Settore (ETS), sotto la denominazione “Regenerative Society Foundation“, corrente in Parma (la “Fondazione“).
1.2 A seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione “Regenerative Society Foundation ETS“. La Fondazione utilizzerà la locuzione Ente del Terzo Settore o l’acronimo ETS in qualsivoglia segno distintivo o di comunicazione al pubblico.
1.3 È ammessa la costituzione, se del caso anche all’estero, di sedi secondarie, di distaccamenti operativi e di altri presidi logistici.
1.4 L’attività della Fondazione è conformata al Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (il “D.Lgs. 117/2017“), nonché alla Legge 11 agosto 2014 n. 125 relativa alla disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
Articolo 2. Scopo, attività, valori.
2.1 La Fondazione esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità, con particolare riferimento alle attività di cui all’articolo 5 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, lettere d), e), f), h), n), u), w).
2.2 La Fondazione riconosce l’imperativo di Rigenerazione in termini biologici (acque, terre, ecosistemi, organismi) e sociali (persone, comunità, città, Paesi, ecc.), considerando i due aspetti come strettamente interdipendenti. La Fondazione ha lo scopo di promuovere la creazione di una società rigenerativa, accelerando la trasformazione dell’attuale paradigma economico, culturale e sociale estrattivo – fondato sulla ‘crescita industriale’ in uno rigenerativo e circolare, in cui le attività umane creino condizioni favorevoli alla vita. In questa società, le attività umane e in particolare quelle economiche hanno l’obiettivo prioritario di prendersi cura delle persone e delle comunità di cui sono parte, contribuendo alla felicità e a al benessere collettivo, nonché alla rigenerazione dei sistemi naturali.
2.3 Lo scopo della Fondazione è perseguito attraverso la produzione e il trasferimento di conoscenza, sia in ambito scientifico-tecnologico, sia in ambito economico. A tal fine la Fondazione coordina programmi e progetti di ricerca & sviluppo ed educazione, in partnership pubblico/private con le più prestigiose università e organizzazioni in campo scientifico ed economico, con istituzioni governative, non governative e finanziarie, e con i principali centri di ricerca internazionali.
2.4 Più specificamente, la Fondazione promuove:
– valori e pratiche economiche e sociali che, ispirate dai principi dello sviluppo sostenibile, puntino alla rigenerazione e vadano oltre la sostenibilità, in tutte le sue possibili declinazioni;
– lo sviluppo di modelli di business e di governance rigenerativi, che possano agire come forza positiva;
– programmi di leadership inclusivi e di miglioramento della felicità e del benessere delle persone;
– azioni di mitigazione della crisi climatica e adattamento ai cambiamenti climatici;
– la diffusione di standard robusti per misurare il valore sociale, ambientale ed economico creato.
2.5 La Fondazione svolge tutte le attività ritenute utili, appropriate e coerenti rispetto alla missione che si prefigge, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, collaborando con enti e soggetti che riterrà più appropriati per raggiungere i suoi obiettivi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può svolgere le seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:
– ricerca scientifica di particolare interesse economico e/o sociale;
– sviluppo di piattaforme tecnologiche, strumenti finanziari e simili, che siano funzionali al perseguimento degli obiettivi della fondazione;
– educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 s.m.i. nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
– organizzazione di eventi, conferenze, attività di networking e sviluppo – in qualsiasi forma sia fisica che virtuale – di relazioni di collaborazione, cooperazione e coordinamento tra persone, organizzazioni e reti sociali complesse;
– beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti ai sensi della Legge 19 agosto 2016, n. 166 s.m.i. o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
– cooperazione allo sviluppo ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125 s.m.i.;
– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e s.m.i. ed i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 s.m.i.;
– incubazione e promozione di business rigenerativi, intesi come attività che creano valore economico dalla rigenerazione degli ecosistemi ambientali e sociali.
2.6 La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate purché siano secondarie e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali sue proprie, nei limiti di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 117/2017. Nei limiti sopraindicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Gestione.
2.7 La Fondazione opera nel rispetto della legge e dell’interesse collettivo, ed è guidata da valori di interdipendenza, inclusività, responsabilità e rispetto. La Fondazione tiene presenti e rispetta, nella realizzazione dei propri progetti, gli indirizzi e le indicazioni rivenienti dall’Amministrazione Finanziaria e degli Enti vigilanti.
Articolo 3. I Fondatori
3.1 La Fondazione è costituita per volontà dei fondatori, le cui generalità sono inserite all’interno del Libro dei Fondatori (i “Fondatori“).
3.2 Appartengono alla categoria dei Fondatori le persone giuridiche, nazionali e internazionali, pubbliche o private, nonché altri Enti del Terzo Settore che ne sostengano l’attività con erogazioni in denaro o in natura nella misura stabilita dal Comitato dei Fondatori.
3.3 L’ammissione di un nuovo Fondatore è deliberata dal Comitato dei Fondatori con il voto favorevole dei due terzi dei votanti, su richiesta dell’interessato o su proposta di uno o più Fondatori. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel Libro dei Fondatori.
3.4 I Fondatori, a norma dell’art. 15 del D.Lgs. 117/2017, hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Gestione con preavviso di almeno cinque giorni; l’esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d’ufficio, alla presenza costante di almeno un componente del Consiglio di Gestione e dell’Organo di Controllo. Il Fondatore può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il Fondatore che, successivamente all’esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il Fondatore non potrà trarre copia dei libri sociali.
3.5 L’esclusione di un Fondatore può essere deliberata dal Comitato dei Fondatori con il voto favorevole dei due terzi dei votanti, in accordo con l’Organo di Controllo, in caso di morosità prolungata o di non conformità agli scopi e agli obiettivi della Fondazione. Il Fondatore escluso sarà tenuto comunque a lasciare nella Fondazione la quota patrimoniale versata nel Fondo di Dotazione e a saldare la quota annuale.
3.6 Un Fondatore può recedere dalla Fondazione con comunicazione inviata al Comitato dei Fondatori. Il Fondatore receduto sarà tenuto comunque a lasciare nella Fondazione la quota patrimoniale versata nel Fondo di Dotazione e a saldare la quota annuale.
Articolo 4. I Sostenitori
4.1 Appartengono alla categoria dei “Sostenitori” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché altri Enti del Terzo Settore che rispondono ai requisiti stabiliti dal Consiglio di Gestione e sostengano l’attività della Fondazione con erogazioni in denaro o in natura, nella misura stabilita dallo stesso.
4.2 Per ottenerne il titolo, entro un anno dall’ammissione, i Sostenitori sono tenuti a sottoscrivere un documento d’impegno (la pledge) e a garantirne il perseguimento nel tempo, di cui dovranno dare evidenza annuale al Consiglio di Gestione. Qualora ciò non avvenisse, verrà inoltrata dal Consiglio di Gestione una richiesta di chiarimento ed eventuali successive richieste di azioni correttive. In assenza di risposte adeguate entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione scritta inviata dal Consiglio di Gestione, il Sostenitore sarà automaticamente escluso dalla Fondazione.
4.3 I Sostenitori prendono parte alla vita della Fondazione: vengono invitati alla parte pubblica della riunione annuale del Comitato dei Fondatori; partecipano agli eventi; vengono consultati dal Consiglio di Gestione per pareri non vincolanti sulle attività.
Articolo 5. Patrimonio e proventi
5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione messo a disposizione inizialmente dai suoi Fondatori, di entità non inferiore a quanto previsto nell’art. 22 del Codice del Terzo Settore, e dal Fondo di Gestione. Il Fondo di Dotazione iniziale è pari all’importo di Euro 52.500,00 (cinquantaduemila), di cui la somma di Euro 25.000,00 (venticinquemila) è destinata quale Fondo patrimoniale di garanzia, con vincolo di indisponibilità per esigenze gestionali.
5.2 Il Fondo di Dotazione è incrementabile successivamente:
5.2.1 dalle erogazioni, in denaro o in natura, dei Fondatori, secondo quanto stabilito dal Comitato dei Fondatori, che stabilisce la quota d’ingresso ed eventuali altre quote straordinarie;
5.2.3 da donazioni, lasciti ed altre liberalità rivenienti da persone fisiche o giuridiche, con espresso vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione;
5.2.4 da eventuali trasferimenti dal Fondo di Gestione deliberati dal Comitato dei Fondatori.
5.3 Il Fondo di Gestione è costituito:
5.3.1 dalle quote annuali dei Fondatori
5.3.2 dalle erogazioni in denaro o in natura dei Sostenitori, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Gestione. Il valore delle erogazioni in natura verrà determinato nelle modalità previste dall’art. 22, comma 4 D.Lgs. 117/2017;
5.3.3 dai contributi e dalle elargizioni, anche in natura, eventualmente rivenienti da Enti ed Istituzioni pubbliche o private;
5.3.4 da donazioni, lasciti e altre liberalità rivenienti da persone fisiche o giuridiche, che non abbiano espresso vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione;
5.3.5 dai fondi raccolti dalla Fondazione ai suoi eventi, conferenze, attività di networking;
5.3.6 dagli eventuali avanzi di gestione che non siano stati destinati al Fondo di Dotazione;
5.3.7 dai proventi dei beni mobili e immobili di cui la Fondazione sia proprietaria o utilizzatrice;
5.3.8 dallo sfruttamento della proprietà intellettuale, in forma di royalties o altri ricavi, derivanti dalle attività della Fondazione stessa.
5.4 Il Patrimonio della Fondazione (Fondo di Dotazione e Fondo di Gestione), comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5.5 E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.
5.6 Gli avanzi di gestione annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del Fondo di Dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per disavanzi di gestione e, con parere favorevole del Comitato dei Fondatori, l’eventuale differenza potrà essere utilizzata per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali.
5.7 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all’articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di disavanzi, il Comitato dei Fondatori deve senza indugio deliberarne la ricostituzione.
5.8 Si applicano, in ogni caso, le previsioni dell’articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.
Articolo 6. Gli organi della Fondazione
6. Sono organi della Fondazione:
– il Comitato dei Fondatori;
– il Consiglio di Gestione;
– i Presidenti e i Vicepresidenti della Fondazione; – l’Organo di Controllo.
Articolo 7. Il Comitato dei Fondatori
7.1 Il Comitato dei Fondatori approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare:
– approva il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
– approva il regolamento del Comitato stesso;
– nomina i Presidenti e i Vicepresidenti della Fondazione, che assumeranno la carica di Presidenti e Vicepresidenti del Comitato dei Fondatori e del Comitato di Gestione;
– delibera l’ammissione e l’esclusione di altri Fondatori;
– determina il numero dei componenti del Consiglio di Gestione;
– nomina e revoca i membri del Consiglio di Gestione;
– nomina, determinandone il compenso, l’Organo di Controllo, anche monocratico;
– nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
– attribuisce i poteri ai componenti degli organi della Fondazione;
– delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell’aggiornamento disposto al comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
– delibera lo scioglimento e la liquidazione, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione secondo quanto stabilito nell’articolo 13 di questo Statuto.
7.2 Il Comitato dei Fondatori è convocato almeno una volta all’anno dal Presidente Esecutivo della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso inviato non meno di 10 (dieci) giorni prima della data della riunione.
7.3 La convocazione avverrà a mezzo lettera raccomandata o con qualsiasi altro strumento idoneo a dare certezza della data di ricezione della convocazione e deve contenere ordine del giorno, data, ora e luogo.
7.4 Il Comitato dei Fondatori si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri (quorum costitutivo). È ammessa la partecipazione in videoconferenza o in remoto, con modalità che permettano di identificare la persona. Ciascun Fondatore può delegare, in forma scritta, il proprio voto a un altro Fondatore. Nessuno può esprimere più di un voto delegato.
7.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente Esecutivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario. All’apertura della riunione viene nominato tra i presenti un Segretario della riunione stessa.
7.6 In via ordinaria, il Comitato dei Fondatori delibera a maggioranza semplice; le modifiche statutarie e
l’ammissione di nuovi Fondatori vengono deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei votanti. In caso di parità, il voto di chi presiede la seduta ha valore doppio.
7.7 Il Segretario redige apposito verbale delle riunioni del Comitato, firmato da chi presiede la seduta. Le delibere del Comitato dei Fondatori sono raccolte in ordine cronologico e con carattere di sistematicità.
Articolo 8. Il Consiglio di Gestione
8.1 Il Consiglio di Gestione viene nominato dal Comitato dei Fondatori ed è composto da un numero di Consiglieri compreso tra 7 (sette) e 11 (undici). Tutti i Consiglieri devono rispondere ai requisiti di onorabilità e rispettabilità e preferibilmente un terzo di essi anche a quello di indipendenza.
8.2 I componenti del Consiglio di Gestione permangono in carica per tre esercizi; il mandato è rinnovabile per due volte, salvo delibera di ulteriore rinnovo da parte del Comitato dei Fondatori.
8.3 Il componente del Consiglio di Gestione che non fosse più in grado di partecipare alle riunioni consiliari, anche in esito alle sue dimissioni, verrà sostituito da altro componente nominato dal Comitato dei Fondatori. Il Consiglio di Gestione decade con il venir meno della maggioranza dei suoi Consiglieri.
8.4 Il Consiglio di Gestione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e provvede al compimento di tutti gli atti necessari o utili allo sviluppo efficiente delle attività della Fondazione.
È compito del Consiglio di Gestione, in particolare:
– nominare il Direttore della Fondazione, attribuendogli deleghe operative, e un Segretario scelto tra persone esterne al Consiglio. Il Direttore propone i piani e sovrintende alla loro attuazione secondo quanto deliberato dal Consiglio di Gestione, cura l’adeguatezza dell’organizzazione, affianca i Presidenti e Vicepresidenti nelle relazioni istituzionali;
– nominare uno o più procuratori;
– proporre e deliberare il piano delle attività della Fondazione;
– costituire sedi secondarie, distaccamenti operativi o altri presidi logistici, nell’ambito dei piani approvati;
– disporre del più conveniente impiego del patrimonio, accettando le erogazioni, i contributi, le elargizioni, le donazioni, i lasciti e le altre liberalità indirizzati alla Fondazione;
– predisporre il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
– assumere e licenziare il personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, tenendo presenti, quanto alle retribuzioni, i limiti di cui all’art. 8, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 117/2017;
– conferire incarichi di consulenza, collaborazione o patrocinio.
8.5 Qualora sia ritenuto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Fondazione, il Consiglio di Gestione può costituire, previo assenso da parte del Comitato dei Fondatori, uno o più Comitati Scientifici o Advisory Board, definendone i relativi Regolamenti o Protocolli e nominandone il Presidente.
8.6 Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno tre volte l’anno. Il Consiglio si riunisce altresì su richiesta motivata, indirizzata al Presidente Esecutivo, di almeno quattro Consiglieri.
8.7 Il Presidente Esecutivo della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente Vicario, provvede alla convocazione del Consiglio di Gestione a mezzo lettera raccomandata o con qualsiasi altro strumento idoneo a dare certezza della data di ricezione della convocazione, almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per la seduta. Il Consiglio può essere convocato anche in altro luogo, diverso dalla sede. È ammessa la convocazione urgente, da effettuare a mezzo lettera raccomandata o con qualsiasi altro strumento idoneo a dare certezza della data di ricezione della convocazione, fino a 3 (tre) giorni prima della data prevista per la seduta.
8.8 Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza di due terzi dei Consiglieri. È ammessa la partecipazione in videoconferenza o in remoto, con modalità che permettano di identificare la persona.
8.9 Il Consiglio di Gestione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti alla riunione. In caso di parità, il voto di chi presiede la seduta ha valore doppio.
8.10 Il Segretario redige apposito verbale delle riunioni del Consiglio di Gestione, firmato da chi presiede la seduta. Le delibere del Consiglio di Gestione sono raccolte in ordine cronologico e con carattere di sistematicità.
8.11 L’attività dei Consiglieri facenti parte del Consiglio di Gestione viene svolta, in ragione delle finalità istituzionali perseguite dalla Fondazione, in maniera gratuita. È ammesso il rimborso delle spese.
Articolo 9. I Presidenti e i Vicepresidenti della Fondazione
9.1 Il Comitato dei Fondatori può nominare fino ad un massimo di due Presidenti della Fondazione, tra cui uno Esecutivo, e fino ad un massimo di sei Vicepresidenti della Fondazione, di cui uno Vicario.
9.2 Il Presidente Esecutivo e il Vicepresidente Vicario assumeranno anche la carica di Presidente e Vicepresidente del Comitato dei Fondatori e del Consiglio di Gestione.
9.3 Le cariche di Presidente e Vicepresidente hanno durata di tre esercizi e non possono essere rinnovate per più di due mandati.
9.4 Il Presidente Esecutivo ha la legale rappresentanza della Fondazione.
9.5 I Presidenti curano le relazioni istituzionali della Fondazione.
Articolo 10. Organo di Controllo – Revisione legale dei conti
10.1 L’Organo di Controllo è composto da uno o tre Sindaci, nominati dal Comitato dei Fondatori, che ne determina il compenso. I componenti dell’Organo di Controllo permangono in carica per tre esercizi; il mandato è rinnovabile per due volte.
10.2 Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
10.5 Le delibere dell’Organo di Controllo sono raccolte in ordine cronologico e con carattere di sistematicità. 10.6 Qualora ricorrano i presupposti dell’articolo 31 D.Lgs. 117/2017, la Fondazione avrà l’obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Articolo 11. Vigilanza
11. La Fondazione è soggetta alla vigilanza delle competenti Autorità.
Articolo 12. Contabilità e Bilancio
12.1 La contabilità della Fondazione è tenuta in maniera ordinata e deve fedelmente riflettere i fatti di gestione.
12.2 Il periodo di esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
12.3 Si applica la normativa vigente ed in specie gli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.
Articolo 13. Estinzione, scioglimento e liquidazione
13.1 Qualora il patrimonio minimo non venga ricostituito secondo quanto specificato nell’articolo 5.7, il Comitato dei Fondatori può deliberare la trasformazione della Fondazione in associazione non riconosciuta, la scissione in due o più entità che perseguano scopi affini, la fusione con organizzazioni similari, o lo scioglimento della Fondazione stessa.
13.2 La Fondazione si estingue, con il voto favorevole di
almeno due terzi dei membri del Comitato dei Fondatori, ovvero, se il Fondo di Dotazione è divenuto insufficiente rispetto al raggiungimento degli scopi istituzionali o se tali scopi sono divenuti impossibili ovvero di scarsa utilità
13.3 In caso di estinzione, scioglimento o liquidazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dal Comitato dei Fondatori o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
13.4 Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Articolo 14. Controversie
- In caso di controversie, la competenza sarà devoluta a un collegio arbitrale scelto a maggioranza assoluta dal Comitato dei Fondatori o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede legale la Fondazione.
Articolo 15. Rinvio alla Legge
15. Per tutto quanto non previsto in via diretta o indiretta dal presente Statuto, valgono e si applicano le disposizioni di legge nel tempo vigenti, a partire da quelle del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore), nonché della Legge 11 agosto 2014 n. 125 relativa alla disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
FIRMATI: MARIA PAOLA CHIESI – GIULIO ALMANSI